SDEBITATI

Sdebitati è un Prodotto Registrato da Apotema Group Srl.

Il Team di Apotema Group Srl dedicato è composto da tecnici specialisti e consulenti personali.

Apotema Group SRL con il suo servizio opera da oltre 10 anni sul territorio nazionale nell’interesse di persone, artigiani, piccoli imprenditori.

Con Sdebitati, la riduzione dei debiti e l’ottenimento di vantaggi previsti dalla legge sono tra i servizi maggiormente richiesti.

COME FUNZIONA

Finalmente la Legge 3/2012 è diventata realtà! Potrai ridurre in tutto o in parte i tuoi debiti in base alle tue effettive e reali disponibilità economiche di oggi. Il tutto senza che occorra il consenso dei creditori (art. 12bis L 3./2012).

Infatti la Legge 3/2012 ed i successivi decreti attuativi da poco entrati in vigore POSSONO DIVENTARE ANCHE PER TE IMPORTANTI strumenti per affrontare l’attuale situazione economica.

Fino ad oggi non esisteva alcuna possibilità di salvataggio dalla cosiddetta “insolvenza civile” e le misure di tutela erano esclusivamente rivolte al salvataggio delle aziende soggette a possibile fallimento. Da oggi però, anche i consumatori, le piccole aziende, gli artigiani, e i piccoli commercianti o partite iva possono avvalersi di strumenti per ridurre e dilazionare o in alcuni casi annullare l’eccesso di debiti insostenibili.

Oggi anche per i privati consumatori come te, ed anche le piccole aziende, gli artigiani, i commercianti, e le partite iva, è finalmente possibile ridurre in tutto o in parte i debiti in misura tale da renderli sostenibili con le attuali capacità di reddito.  Guarda la pagina degli esempi.

ESEMPI DI POSSIBILI SCENARI

Es1:
Marco guadagnava € 2.000 / mese ed aveva una rata di mutuo di casa di € 600,00.
A seguito della perdita del posto di lavoro Marco oggi guadagna € 800 / mese, circostanza che rende insostenibile il pagamento della rata di mutuo.

Es2:
Nicola e Nadia sono sposati dal 2005 ed hanno un figlio, un cane, le rate della macchina di Nicola, le rate del prestito al consumo per pagare lo scooter di Nadia, un po’ di arretrato con Equitalia, e l’immancabile mutuo. Con i loro redditi di qualche anno fa (complessivi € 2.700/mese) riuscivano ad arrivare alla fine del mese. Oggi Nicola è in cassa integrazione e Nadia è stata licenziata. Il reddito complessivo di casa oggi è di € 1.000/mese.

NOI utilizzando gli strumenti messi a disposizione della Legge 3/2012 e con l’assistenza di Professionisti esperti della materia, possiamo aiutare sia Marco sia Nicola e Nadia ad ottenere una riduzione dei debiti e quindi delle rate in misura tale da renderla sostenibile con le loro attuali entrate.

Marco ad esempio potrebbe avere una riduzione della rata del mutuo ad € 300/mese; Nicola e Nadia potrebbero beneficiare sia di uno stralcio di parte dei debiti, sia di un allungamento dei tempi di pagamento.

La legge

Art. 12-bis
Procedimento di omologazione del piano del consumatore

1. Il giudice, se la  proposta  soddisfa  i  requisiti  previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata l’assenza di atti  in  frode  ai creditori, fissa immediatamente con decreto l’udienza, disponendo,  a cura dell’organismo di composizione della  crisi,  la  comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e  del decreto. Tra il giorno  del  deposito  della  documentazione  di  cui all’articolo 9 e l’udienza non  devono  decorrere  piu’  di  sessanta giorni.

2.  Quando,  nelle  more  della  convocazione  dei  creditori,   la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilita’ del piano, il  giudice,  con  lo  stesso decreto, puo’ disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.

3. Verificata la fattibilita’ del piano e l’idoneita’ dello  stesso ad assicurare il pagamento dei  crediti  impignorabili,  nonche’  dei crediti di cui all’articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione  anche  in  ordine  all’effettivo  ammontare  dei crediti, il giudice, quando esclude che  il  consumatore  ha  assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva  di  poterle  adempiere ovvero che ha colposamente determinato il  sovraindebitamento,  anche per mezzo di un ricorso al credito  non  proporzionato  alle  proprie capacita’ patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il  relativo provvedimento una  forma  idonea  di  pubblicita’.  Quando  il  piano prevede la cessione o l’affidamento a terzi di  beni  immobili  o  di beni mobili registrati, il decreto deve  essere  trascritto,  a  cura dell’organismo  di  composizione  della  crisi.  Con  l’ordinanza  di diniego  il  giudice  dichiara  l’inefficacia  del  provvedimento  di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.

4. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato  contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa  se  ritiene  che  il credito possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in  misura non inferiore all’alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo.

5. Si applica l’articolo 12, comma 2, terzo e quarto periodo.

6. L’omologazione deve intervenire nel termine di  sei  mesi  dalla presentazione della proposta.

7. Il decreto di cui al comma 3 deve intendersi equiparato all’atto di pignoramento.